Imposta Unica Comunale (IUC)
Imposta Unica Comunale
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Servizio attivo
A chi è rivolto
L’imposta è destinata al Comune e dovuta per:
- il possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore (IMU)
- l'erogazione e la fruizione dei servizi comunali (TARI e TASI)
- il possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore (IMU)
- l'erogazione e la fruizione dei servizi comunali (TARI e TASI)
Descrizione
Ai sensi dell’art. 1, comma 740, della Legge n. 160/2019, il presupposto dell’imposta IMU è il possesso di immobili e il possesso dell’abitazione principale o fattispecie assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
Il comma 741 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019, contiene le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna dellecategorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.
Come fare
Per informazioni relative alle modalità calcolo di IMU, consultare le relative pagine web sul sito del Comune.
Cosa serve
identificativi catastali, rendite catastali
Cosa si ottiene
L’Ufficio Tributi fornisce in maniera gratuita tutte le informazioni inerenti all’IMU, su richiesta da parte del contribuente viene fornito il calcolo dell'imposta ed il mod. F24 compilato da utilizzare per il pagamento
Tempi e scadenze
L’imposta annua dovuta per l’anno in corso va versata in due rate:
• la prima rata entro il 16 giugno dell'anno in corso.
• la seconda rata entro il 16 dicembre dell’anno in corso
Nel caso la scadenza di versamento cada in un giorno prefestivo o festivo, la data di scadenza è da intendersi prorogata al primo giorno lavorativo successivo.
Resta in ogni caso nelle facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno dell’anno in corso.
Chi non ha provveduto a versare l’imposta entro le scadenze previste, può regolarizzare la propria posizione avvalendosi del cosiddetto “ravvedimento operoso”.
• la prima rata entro il 16 giugno dell'anno in corso.
• la seconda rata entro il 16 dicembre dell’anno in corso
Nel caso la scadenza di versamento cada in un giorno prefestivo o festivo, la data di scadenza è da intendersi prorogata al primo giorno lavorativo successivo.
Resta in ogni caso nelle facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno dell’anno in corso.
Chi non ha provveduto a versare l’imposta entro le scadenze previste, può regolarizzare la propria posizione avvalendosi del cosiddetto “ravvedimento operoso”.
Costi
Il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente o l’aliquota e la detrazione dell’anno in corso se già deliberate dal Comune.
Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote adottate dal Comune e dell’evoluzione in corso d’anno che ha interessato gli immobili e le quote di proprietà sugli stessi.
Il servizio Calcolo IMU online è gratuito.
Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote adottate dal Comune e dell’evoluzione in corso d’anno che ha interessato gli immobili e le quote di proprietà sugli stessi.
Il servizio Calcolo IMU online è gratuito.
Le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2024, sono state stabilite come segue:
- aliquota prevista per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019): 6 per mille
- detrazione per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- Aliquota per tutti gli altri fabbricati, aree edificabili, terreni agricoli: 10,5 per mille
- Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D:10,5 per mille, di cui 7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato;
- Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale: 1 per mille;
- Aliquota per fabbricati costruiti e destinati dell'impresa costruttrice alla vendita: esenti.
- aliquota prevista per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019): 6 per mille
- detrazione per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- Aliquota per tutti gli altri fabbricati, aree edificabili, terreni agricoli: 10,5 per mille
- Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D:10,5 per mille, di cui 7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato;
- Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale: 1 per mille;
- Aliquota per fabbricati costruiti e destinati dell'impresa costruttrice alla vendita: esenti.
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Segreteria e Tributi
Puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso l'ufficio
Prenota un appuntamento (Opens in new tab)Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
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Last edit: 10/10/2024 14:20:15