Descrizione
VISTO che in passato, grazie ad una più capillare e attenta campagna di informazione, è stato possibile evitare fenomeni di avvelenamento delle api causati dall’esecuzione di trattamenti insetticidi durante la fioritura della vite;
considerato che nel territorio Piemontese continua ad esservi l’obbligo di effettuare la difesa fitosanitaria contro l’insetto vettore della Flavescenza dorata della vite
• ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 20 del 03/08/1998 sono vietati i trattamenti con prodotti fitosanitari (insetticidi, erbicidi e fungicidi) dannosi per le api sulle colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee durante il periodo di fioritura. I trattamenti sono altresì vietati se sono
presenti secrezioni nettarifere extrafiorali o qualora siano in fioritura le vegetazioni sottostanti, tranne che si sia proceduto al loro sfalcio;
• ai sensi dell’art. 28 della L.R. n. 20 del 03/08/1998 la vigilanza sul rispetto delle norme e degli obblighi di legge è demandata ai competenti uffici della Regione, ai Comuni, ai Servizi veterinari delle ASL, al Corpo forestale;
• ai sensi dell’art. 29 della L.R. n. 20 del 03/08/1998 per la violazione delle norme e degli obblighi di legge si applicano le sanzioni amministrative previste.
SI RICORDA
ai possessori e/o conduttori a qualunque titolo di vigneti di non effettuare alcun trattamento con prodotti fitosanitari (insetticidi, erbicidi e fungicidi) dannosi per le api durante la fioritura della vite e di seguire con la massima Attenzione i comunicati che verranno pubblicati dalle Organizzazioni, dai tecnici viticoli o, se il Comune risulta inserito in un progetto pilota, dagli Enti o dai Comitati coinvolti nel progetto.
Una corretta difesa fitosanitaria in vigneto è in grado di garantire lo stato di salute della coltura e contemporaneamente salvaguardare le api e gli altri insetti pronubi.
Si chiede la collaborazione di tutti per la massima osservazione di questo comunicato.
considerato che nel territorio Piemontese continua ad esservi l’obbligo di effettuare la difesa fitosanitaria contro l’insetto vettore della Flavescenza dorata della vite
• ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 20 del 03/08/1998 sono vietati i trattamenti con prodotti fitosanitari (insetticidi, erbicidi e fungicidi) dannosi per le api sulle colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee durante il periodo di fioritura. I trattamenti sono altresì vietati se sono
presenti secrezioni nettarifere extrafiorali o qualora siano in fioritura le vegetazioni sottostanti, tranne che si sia proceduto al loro sfalcio;
• ai sensi dell’art. 28 della L.R. n. 20 del 03/08/1998 la vigilanza sul rispetto delle norme e degli obblighi di legge è demandata ai competenti uffici della Regione, ai Comuni, ai Servizi veterinari delle ASL, al Corpo forestale;
• ai sensi dell’art. 29 della L.R. n. 20 del 03/08/1998 per la violazione delle norme e degli obblighi di legge si applicano le sanzioni amministrative previste.
SI RICORDA
ai possessori e/o conduttori a qualunque titolo di vigneti di non effettuare alcun trattamento con prodotti fitosanitari (insetticidi, erbicidi e fungicidi) dannosi per le api durante la fioritura della vite e di seguire con la massima Attenzione i comunicati che verranno pubblicati dalle Organizzazioni, dai tecnici viticoli o, se il Comune risulta inserito in un progetto pilota, dagli Enti o dai Comitati coinvolti nel progetto.
Una corretta difesa fitosanitaria in vigneto è in grado di garantire lo stato di salute della coltura e contemporaneamente salvaguardare le api e gli altri insetti pronubi.
Si chiede la collaborazione di tutti per la massima osservazione di questo comunicato.
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Last edit: 18/03/2019 13:42:20